VISA FOR STUDY INFORMATION NOTE: Non-EU citizen: citizen whose nationality belongs to one of the states outside the European Community. These subjects are obliged to hold a visa, in the cases provided for by the law, for entry into the Schengen area (and therefore in Italy) for tourism reasons.
Visto:
è una autorizzazione per l’ingresso in uno Stato da parte di cittadino straniero. Tale autorizzazione rilasciata sotto forma di sticker apposto sul documento di viaggio, è emanata dalla rappresentanza diplomatico-consolare dello stato nel quale il soggetto vuole fare ingresso. In tale documento è specificata l’area in cui è concesso l’ingresso, la durata, la motivazione.
Documento di viaggio: documento di identità personale valido all’estero.
Caratteristiche del visto per studio: consente l’ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di breve o lunga durata, ma a
tempo determinato.
Area Schengen:
è l’insieme dei territori nazionali dei Paesi che applicano la Convenzione di Schengen. Gli accordi di Schengen fanno riferimento a un trattato che coinvolge sia alcuni Stati membri dell’Unione Europea sia Stati terzi. Si può definire Schengen come una cooperazione rafforzata all’interno dell’Unione europea.
Unione europea (abbreviata in UE o Ue):
un soggetto politico a carattere sovranazionale e intergovernativo che, dal 1° gennaio 2007, comprende 27 Paesi membri indipendenti e democratici. L’Unione consiste attualmente in una zona di libero mercato, detto mercato comune, caratterizzata, tra l’altro, da una moneta unica, regolamentata dalla Banca Centrale Europea e attualmente adottata da 17 dei 27 stati membri; essa presenta inoltre una unione doganale completata fra i Paesi aderenti agli accordi di Schengen, che garantisce ai loro cittadini libertà di movimento, lavoro e investimento all’interno degli stati membri.
Rappresentanza diplomatico-consolare italiana: sede istituzionale del governo italiano all’estero. Tali enti sono dipendenti dal Ministero degli Affari Esteri.
Dichiarazione di ospitalità:
dichiarazione scritta resa agli organi di pubblica sicurezza addetti. Tale dichiarazione è obbligatoria da parte di soggetto che offre ospitalità a un cittadino straniero extracomunitario entro 48 ore dall’inizio dell’ospitalità stessa.
Titolo di studio:
è un attestato nominativo rilasciato da una competente autorità scolastica o accademica (i titoli di studio conseguiti in Paesi diversi da quello nel quale si intende utilizzarli, come ad esempio per il proseguimento degli studi, svolgimento di attività professionale o per l’ammissione a concorsi per posti di lavoro pubblici e privati, devono essere riconosciuti).
Equipollenza titolo di studio:
è una dichiarazione di equivalenza legale più generale che consente di ottenere l’equiparazione del titolo estero ad un certo titolo nazionale per quanto riguarda l’efficacia giuridica.
Dichiarazione di valore:
Per “Dichiarazione di Valore”, così come viene descritta sul sito ufficiale del MIUR stesso, si intende un documento che attesta il valore di un titolo di studio conseguito in un sistema di istruzione diverso da quello italiano.
È redatta in lingua italiana e rilasciata dalle Rappresentanze Diplomatiche italiane all’estero (Ambasciate/Consolati) “competenti per zona”, vale a dire le più vicine alla città in cui si trova l’istituzione che ha rilasciato il titolo straniero.
Se il Paese in cui è stato rilasciato il titolo ha firmato la Convenzione dell’Aja (5 ottobre 1961), sul titolo bisognerà apporre la cosiddetta “Apostille” prima di richiedere la Dichiarazione di Valore.
I fini per i quali può essere richiesta la Dichiarazione di valore sono i seguenti:
a) proseguimento degli studi scolastici e universitari;
b) iscrizione presso le Università;
c) omologazione di un titolo universitario per il proseguimento degli studi post lauream (master, dottorato, etc.);d) equipollenza.
I Titoli di studio o professionali conseguiti all’estero non sono automaticamente riconosciuti in Italia, vale a dire che non hanno alcun valore legale.
Pertanto, la Dichiarazione di Valore ha l’unico scopo di descrivere il valore acquisito dal Titolo di studio nel Paese di origine e, ai fini del riconoscimento o dell’equipollenza dei titoli o affinché si intenda spendere i titoli nei rapporti con le pubbliche Amministrazioni o per l’esercizio di professioni regolamentate, essa deve essere presentata alle competenti Autorità italiane, vale a dire:
– Le istituzioni scolastiche (nel caso in cui gli studi scolastici obbligatori debbano essere ancora ultimati);
– Gli Ambiti Territoriali (ex Uffici scolastici provinciali) per i diplomi di livello pre-universitario;
– Gli Atenei, per ottenere l’equipollenza delle Lauree estere;
– Il Ministero dell’istruzione, Università e Ricerca per l’equipollenza accademica dei dottorati (Ph.D.) esteri;
– I vari Ministeri per quanto concerne i riconoscimenti professionali (ai fini dell’esercizio di professioni regolamentate).
Nella Dichiarazione di Valore sono riportati i seguenti dati:
– Cognome, nome, data e luogo di nascita del titolare
– Istituzione sotto la cui autorità e stato rilasciato il titolo
– Data di rilascio del titolo
– Numero di registrazione
– Istituto di istruzione presso il quale sono stati ultimati o frequentati i corsi
– Campo, specializzazione, indirizzo
– Durata del ciclo di studio
– Media generale dell’esame finale
– Sistema di votazione vigente
– Professione abilitante all’esercizio, in seguito al compimento degli studi
– Brevi descrizioni dell’ordinamento scolastico nazionale a norma della Legge dell’Insegnamento del 24 luglio 1995 n.84.
Pre-iscrizione: se il richiedente il visto per studio è cittadino non-UE residente all’estero, deve presentare domanda di pre-iscrizione alla competente Rappresentanza diplomatica italiana (di solito entro la fine di agosto di ogni anno per i corsi che si svolgono nel primo semestre ed entro il mese di dicembre per i corsi che si svolgono nel secondo semestre); è compito della stessa Rappresentanza inoltrare la domanda con relativi allegati all’istituzione italiana che si è scelta(generalmente entro la fine di settembre per corsi del primo semestre ed entro il mese di gennaio dell’anno successivo per i corsi del secondo semestre).
ITER DELLA PRATICA:
• Consulenza inerente il disbrigo pratica in oggetto: evidenziazione da parte dell’agenzia della possibilità di fissare appuntamento per la richiesta di visto presso la rappresentanza diplomatico-consolare italiana; elencazione della documentazione da produrre da parte del soggetto/studente; indicazione generica di altra documentazione che verrà richiesta al soggetto richiedente il visto;
• Conferimento incarico di disbrigo pratica all’agenzia;
• Raccolta documentazione necessaria per effettuare l’elaborazione della documentazione imposta dalla normativa per la
richiesta di visto per studio;
• Elaborazione ed emissione degli atti;
• Sottoscrizione da parte della parte contraente dei documenti emessi dall’agenzia su incarico del cliente;
• Spedizione di tutta la documentazione necessaria, al recapito del soggetto cittadino straniero extracomunitario nel Paese di
appartenenza o di stabile residenza;
• Presentazione alle rappresentanze diplomatico-consolari italiane, da parte del soggetto richiedente il visto, di tutta la
documentazione recapitata dal soggetto invitante;
• In caso di ottenimento del visto, ingresso in Italia da parte del cittadino straniero extracomunitario;
• Comunicazione, a carico del soggetto che offre alloggio, presso gli uffici di pubblica sicurezza, entro 48 ore dall’inizio
dell’ospitalità della presenza del cittadino extracomunitario;
• Entro 8 giorni, richiesta del permesso di soggiorno per studio alla Questura di residenza.
All the Visas Moving People in partnership with AnyExpat